La Costituzione

La Costituzione al Centro

In questa fase di profondo cambiamento della nostra società, occorre svolgere un lavoro di educazione e sensibilizzazione, volto a  favorire la diffusione e l’assunzione dei principi fondamentali della Costituzione, quali principi fondanti del nostro vivere comune.

La Carta Costituzionale deve essere il punto di partenza per costruire una società nuova, formata da individui attivi e partecipi alla vita sociale e civile del paese in cui si sono trovati a vivere o hanno deciso di vivere, certi che questa possa rappresentare il vero strumento dell’integrazione fra tutti i cittadini sia autoctoni che stranieri.

Dobbiamo riscoprire i valori contenuti nella Carta per trasformarli in azioni concrete e reali nella vita di ogni giorno e nelle decisioni di governo di un territorio e della nazione.

Anche il Comune può avere un ruolo chiave nei confronti dei suoi giovani, adulti e anziani attraverso momenti di formazione e diffusione della Carta Costituzionale, ma soprattutto come metro per la programmazione e progettazione del modello sociale che intende raggiungere nel governo del proprio territorio.

I principi della Costituzione costituiscono i pilastri del nostro programma elettorale, una Carta ancora viva e moderna, capace di delineare i contorni di una società nuova e degna della Nazione in cui si vive, studia, lavora, e sogna.



La Costituzione della Repubblica Italiana

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.


Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.


Art. 11.

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Abbiamo riportato solo i 12 Principi Fondamentali della nostra Costituzione, per leggerla interamente e scaricarla in formato pdf cliccate qui.